Il Federalismo Demaniale |
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Scritto da La Redazione | ||||
Lunedì 31 Maggio 2010 16:18 | ||||
Il Governo raggiunge un'altra tappa verso il federalismo: il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2010, ha approvato (su proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli, Fitto e Ronchi) il primo decreto attuativo in materia in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 42 del 2009. Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge sul federalismo fiscale. (download completo del provvedimento disponibile per utenti registrati - Folder NOTIZIE) Â
Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il decreto del Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, individua e attribuisce, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni parte del demanio pubblico. I criteri di individuazione dei beni da attribuire Lo Stato individua i beni da attribuire, secondo criteri di territorialità , sussidiarietà , adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. Il decreto stabilisce inoltre che gli enti locali in stato di dissesto finanziario, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, fino a quando perdura lo stato di dissesto. Il coinvolgimento della collettività L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata, promuovendo la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente dovrà garantire trasparenza informativa alla collettività circa il processo di valorizzazione e potrà indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. I beni oggetto di attribuzione Le maggiori risorse derivanti a regioni ed enti locali dall'alienazione dei beni saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito dell'ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale. Oggetto dell’attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati; Sono comunque esclusi dall’attribuzione:
Sono attribuiti alle Regioni i beni del demanio marittimo e del demanio idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle Province, così come le miniere. Utilizzo ottimale dei beni Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all’uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente. fonte: decreto legislativo |
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Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Novembre 2010 19:21 |